La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di compravendita immobiliare tramite scrittura privata, il trasferimento della proprietà avviene al momento della firma dell'accordo, non dalla data della successiva sentenza che ne accerta l'autenticità. Questa sentenza ha natura dichiarativa e non costitutiva, con effetto retroattivo. Di conseguenza, l'acquirente è tenuto al pagamento delle imposte sull'immobile fin dalla data della scrittura privata. L'eventuale pagamento di tali imposte da parte del venditore costituisce un arricchimento senza causa per l'acquirente, dando diritto al rimborso.
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