Una lavoratrice, licenziata per motivi disciplinari, ottiene dal giudice il reintegro. Nel frattempo, però, l'azienda cessa l'attività e licenzia tutti gli altri dipendenti. La lavoratrice, riammessa 'virtualmente' tra i licenziati collettivi, presenta la domanda per l'indennità di mobilità anni dopo le scadenze. La Cassazione respinge la sua richiesta, affermando il principio della decadenza indennità di mobilità. Il termine perentorio di 60 giorni per la domanda non si sospende, neanche in situazioni complesse, se non per causa di forza maggiore. La lavoratrice perde quindi il diritto al sussidio a causa della presentazione tardiva della domanda.
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