Un Condannato, già in affidamento in prova al servizio sociale per reati di droga, ha visto la sua misura revocata *ex tunc* (con effetto retroattivo) dal Tribunale di Sorveglianza. Questa decisione è scaturita dalla scoperta di nuovi gravi indizi per ulteriori reati di droga, commessi prima della concessione dell'affidamento ma emersi successivamente. Il Condannato ha contestato la decisione, ma la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il giudice può legittimamente procedere alla **revoca affidamento in prova** retroattiva se i nuovi fatti, se conosciuti prima, avrebbero impedito la concessione della misura, dimostrando l'inesistenza *ab initio* di un percorso rieducativo.
Continua »