Un'impresa edile ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto con un Comune per gravi ritardi nei pagamenti e mancata consegna delle aree di cantiere. Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione per colpa dell'ente pubblico, liquidando un risarcimento. L'impresa ha però richiesto ulteriori somme per lavori aggiuntivi e spese di custodia tramite il meccanismo delle riserve contrattuali. La Corte d'Appello ha respinto queste richieste, rilevando che la risoluzione del contratto di appalto cancella retroattivamente le regole del contratto, rendendo inapplicabile il sistema delle riserve. La Cassazione ha confermato questo principio: dopo la risoluzione, l'appaltatore può chiedere solo il risarcimento dei danni provati. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso sul diritto dell'impresa a ottenere la rivalutazione monetaria sul risarcimento già ottenuto, trattandosi di un debito di valore che va adeguato all'inflazione anche d'ufficio.
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