La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21010/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di contenzioso catastale. Il caso riguardava una società proprietaria di un complesso industriale in stato di abbandono che aveva richiesto la variazione della classificazione catastale a 'unità collabente' (F/2) con effetto retroattivo. L'Agenzia delle Entrate aveva negato la richiesta. La Corte ha chiarito che tale diniego non va qualificato come un provvedimento di autotutela (generalmente non impugnabile), bensì come un atto relativo alle operazioni catastali. Di conseguenza, il diniego variazione catastale è a tutti gli effetti un atto che il contribuente ha il diritto di impugnare dinanzi al giudice tributario. La sentenza del giudice di merito, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso, è stata cassata con rinvio.
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