Due viaggiatori hanno citato in giudizio un tour operator e una compagnia aerea a seguito di un grave ritardo del volo di ritorno da una vacanza, causato da un guasto tecnico e un atterraggio di emergenza. Il Tribunale aveva condannato solo la compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria, escludendo la responsabilità del tour operator. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto le questioni legali di notevole importanza, in particolare riguardo l'estensione della responsabilità tour operator per le mancanze dei fornitori. Per questo motivo, ha rinviato la causa a una pubblica udienza per una decisione definitiva.
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