Un contribuente, dopo aver impugnato una cartella esattoriale per IRPEF, IVA e IRAP e aver perso in secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, a seguito di un'istanza di definizione agevolata (rottamazione quater), ha rinunciato al ricorso. L'Agente della Riscossione ha accettato la rinuncia, concordando anche la compensazione delle spese legali. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, chiudendo definitivamente la controversia.
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