Chiamata del Terzo Ordinata dal Giudice: Cancellazione dal Ruolo, non Estinzione Immediata
L’ordinanza n. 3506/2024 della Corte di Cassazione affronta un’importante questione di procedura civile: quali sono le conseguenze se una parte non obbedisce all’ordine del giudice di effettuare la chiamata del terzo in causa? La Suprema Corte chiarisce che l’inadempimento non causa l’estinzione immediata del processo, ma la sua cancellazione dal ruolo, un provvedimento meno drastico che offre la possibilità di sanare l’omissione. Analizziamo questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Una Controversia su Compensi Professionali
Un avvocato intentava una causa contro una sua ex cliente per ottenere il pagamento del compenso relativo all’attività stragiudiziale svolta in seguito a un sinistro stradale. Grazie al suo intervento, la cliente aveva ottenuto un cospicuo risarcimento da una compagnia assicurativa, ma non aveva saldato interamente la parcella del legale. La cliente si costituiva in giudizio, contestando la richiesta.
L’Ordine del Giudice e il Percorso Giudiziario
Durante il primo grado di giudizio, il Tribunale, ritenendolo opportuno ai fini della decisione, ordinava all’avvocato di citare in giudizio (la cosiddetta chiamata del terzo iussu iudicis) due compagnie di assicurazione. Tuttavia, l’avvocato non provvedeva a notificare l’atto di chiamata in causa.
Di fronte a questa inottemperanza, il Tribunale, anziché procedere come previsto dall’art. 270 del codice di procedura civile, dichiarava direttamente l’estinzione dell’intero processo. La decisione veniva confermata anche in secondo grado dalla Corte d’Appello.
L’avvocato, ritenendo errata la decisione, proponeva ricorso per cassazione, basandolo su tre motivi.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla chiamata del terzo
La Suprema Corte ha analizzato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione che riforma le decisioni dei giudici di merito.
Primo Motivo: Il Termine per la Notifica
Il ricorrente lamentava che il giudice di primo grado non avesse fissato un termine perentorio per la notifica, e che quindi non si potesse dichiarare l’estinzione. La Cassazione ha respinto questo motivo, confermando un orientamento consolidato: anche in assenza di un termine specifico fissato dal giudice, questo può essere desunto dall’art. 163-bis c.p.c., in base alla data dell’udienza di rinvio. Pertanto, un termine esisteva ed era stato violato.
Secondo Motivo: Cancellazione dal Ruolo vs. Estinzione del Processo
Questo è stato il punto cruciale e il motivo per cui il ricorso è stato accolto. L’avvocato sosteneva che, in caso di mancata chiamata del terzo ordinata dal giudice, la conseguenza corretta non fosse l’estinzione immediata (art. 307 c.p.c.), bensì la cancellazione della causa dal ruolo (art. 270 c.p.c.).
La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. Ha spiegato che il legislatore ha previsto una sequenza procedurale precisa: l’inottemperanza all’ordine del giudice porta prima alla cancellazione della causa dal ruolo. Questo è un provvedimento interlocutorio. Solo se la parte interessata non provvede a riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi, notificando l’atto anche al terzo, il processo si estingue definitivamente. Il giudice di primo grado aveva saltato un passaggio fondamentale, commettendo un errore di diritto.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha sottolineato che la chiamata del terzo su ordine del giudice (iussu iudicis) crea un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario. Tuttavia, le conseguenze dell’inadempimento sono specificamente disciplinate dall’art. 270 c.p.c. Questa norma, a seguito della riforma del 1950, ha volutamente “degradato” la sanzione, passando dall’estinzione immediata a una procedura a due fasi: prima la cancellazione e poi, solo in caso di ulteriore inerzia, l’estinzione.
Questa scelta legislativa mira a bilanciare l’esigenza di rispettare gli ordini del giudice con il principio di conservazione degli atti processuali, offrendo alla parte una possibilità di rimediare all’omissione. Il giudice di merito, dichiarando subito l’estinzione, ha applicato una sanzione più grave di quella prevista dalla legge, violando la corretta sequenza procedurale.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione. La decisione ribadisce un principio procedurale fondamentale: l’inottemperanza all’ordine di chiamata del terzo non comporta l’automatica estinzione del processo. La sanzione prevista è la cancellazione della causa dal ruolo, che agisce come un avvertimento. L’estinzione, la sanzione più grave, interviene solo come conseguenza di una successiva e prolungata inattività della parte. Questo garantisce un corretto equilibrio tra l’autorità del giudice e il diritto di difesa delle parti.
Cosa succede se una parte non obbedisce all’ordine del giudice di chiamare in causa un terzo?
Secondo la Corte di Cassazione, la conseguenza immediata non è l’estinzione del processo, ma la sua cancellazione dal ruolo, come previsto dall’art. 270 del codice di procedura civile.
Quando si estingue il processo se non viene effettuata la chiamata del terzo ordinata dal giudice?
Il processo si estingue solo se, dopo la cancellazione della causa dal ruolo, la parte non provvede a riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi, provvedendo contestualmente a notificare l’atto anche al terzo che doveva essere chiamato.
Anche se il giudice non fissa un termine esplicito per la chiamata del terzo, ne esiste uno?
Sì. La Corte conferma che, anche in assenza di un termine specifico fissato dal giudice, questo può essere legittimamente individuato in base a quello indicato dall’art. 163-bis c.p.c., calcolato in relazione alla data dell’udienza di rinvio.