Un Comune ha proposto ricorso contro una societa pubblicitaria per contestare l'annullamento di un avviso di liquidazione relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Successivamente, l'ente pubblico ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo e ha stabilito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa misura, di natura eccezionale e sanzionatoria, colpisce solo il rigetto, l'inammissibilita o l'improcedibilita del ricorso, e non puo essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria. Di conseguenza, le spese del giudizio di legittimita sono state compensate tra le parti.
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