Una società di tecnologia si oppone a un decreto ingiuntivo di oltre tre milioni di euro richiesto da una società in amministrazione straordinaria, eccependo vizi nella fornitura. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la controversia giunge dinanzi alla Suprema Corte. Prima della decisione, la società ricorrente presenta una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. I giudici chiariscono inoltre che la rinuncia al ricorso per cassazione esclude il raddoppio del contributo unificato, in quanto tale sanzione si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di una norma eccezionale non estendibile per analogia.
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