Il Proprietario di un fondo ha citato in giudizio un'Azienda Energetica per la violazione delle distanze legali di una turbina eolica, chiedendone lo spostamento e il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno riconosciuto il danno ma negato lo spostamento, qualificando l'impianto come opera di pubblica utilità. Il Proprietario ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole depositando l'atto di transazione. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia accettata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per transazione, compensando interamente le spese legali tra le parti.
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