La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di recesso professionista intellettuale. Un architetto si era visto revocare degli incarichi da un ente ospedaliero e aveva chiesto il risarcimento del mancato guadagno, come previsto dal contratto. La Corte d'Appello aveva negato tale diritto, ritenendo inderogabile l'art. 2237 c.c. che esclude il mancato guadagno. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che per professioni tecniche come quella dell'architetto, le parti possono liberamente derogare alla norma e prevedere contrattualmente il diritto al risarcimento per il lucro cessante in caso di recesso del committente.
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