Un cittadino straniero, già espulso dall'Italia, vi faceva rientro senza autorizzazione esibendo un passaporto con un nuovo cognome, ottenuto legalmente all'estero dopo il matrimonio con una cittadina dell'Unione Europea. L'imputato sosteneva di aver agito in buona fede, ritenendo che il matrimonio e il regolare transito in Grecia avessero annullato il divieto di rientro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna a un anno di reclusione per il reato di reingresso illegale dello straniero. I giudici hanno chiarito che il matrimonio con una cittadina comunitaria non elimina automaticamente il divieto di reingresso, essendo sempre necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale. Inoltre, il cambio di cognome e il passaggio in Grecia sono stati considerati espedienti per eludere i controlli di frontiera, escludendo qualsiasi buona fede o errore scusabile.
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