La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per la violazione degli obblighi connessi a una misura di prevenzione. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa della pericolosità sociale del ricorrente, dimostrata da precedenti condanne per evasione, reato considerato della stessa indole. Di conseguenza, la condotta è stata ritenuta abituale, ostacolando il riconoscimento del beneficio.
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