Un medico dipendente di una struttura sanitaria era stato condannato per diffamazione dopo aver inviato una e-mail a quattro colleghi criticando duramente il comportamento di una dottoressa. Nel messaggio, l'imputato usava termini come ipocrisia, arroganza e menefreghismo per contestare la mancata partecipazione della collega ai turni festivi per oltre cinque anni. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio, stabilendo che la condotta rientra nel legittimo diritto di critica. Poiché i fatti esposti erano veri e la critica era funzionale alla protesta professionale, l'uso di toni aspri e iperbolici non costituisce reato, non essendo sfociato in un attacco personale gratuito slegato dal contesto lavorativo.
Continua »