Un cittadino ha richiesto un'equa riparazione al Ministero della Giustizia per la durata irragionevole (4 anni e 2 mesi) di un processo relativo a una sanzione amministrativa di 360 euro. La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello, ha respinto la domanda. Il principio affermato è che, in caso di esiguità della posta in gioco, si presume l'insussistenza di un danno non patrimoniale significativo, escludendo così il diritto all'indennizzo per equa riparazione, nonostante il superamento dei termini di durata ragionevole del processo.
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