La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22920/2024, ha chiarito la ripartizione dell'onere della prova in materia di indennità di trasferta. L'Ente Previdenziale deve solo dimostrare l'erogazione di somme al lavoratore, mentre spetta al datore di lavoro provare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione contributiva, come il rispetto dei limiti di importo previsti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso dell'Ente è stato rigettato poiché la Corte d'Appello aveva correttamente accertato che le indennità pagate non superavano i limiti di esenzione, rendendole non soggette a contribuzione.
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