La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di rissa, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, dichiarando l'inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'Appello, lamentando la mancata applicazione della legittima difesa. La Suprema Corte ha ribadito che, nel giudizio di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o una rilettura degli elementi di fatto, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato poiché basato su critiche di fatto non deducibili in sede di legittimità.
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