La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di compravendita immobiliare bloccata da presunte irregolarità edilizie. Gli acquirenti avevano richiesto l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre (art. 2932 c.c.) dopo la firma di un preliminare, ma la società venditrice si opponeva a causa di alcune difformità urbanistiche emerse. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: solo le difformità gravi, che rendono l'immobile totalmente diverso da quello autorizzato o privo di concessione, ne impediscono il trasferimento. Le irregolarità minori, che non superano la soglia della 'parziale difformità', non ostacolano la sentenza del giudice. Di conseguenza, gli acquirenti hanno vinto e ottenuto il trasferimento coattivo della proprietà.
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