La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal difensore di una parte privata per correggere una precedente ordinanza. Il giudice di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società finanziaria, condannandola a pagare le spese legali a favore della cliente vittoriosa. Tuttavia, il provvedimento aveva omesso la distrazione delle spese in favore dell'avvocato, il quale si era ritualmente dichiarato antistatario. La Suprema Corte ha qualificato tale dimenticanza come un mero errore materiale rettificabile. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato la modifica del dispositivo della decisione originaria, attribuendo formalmente la somma liquidata per onorari e rimborsi direttamente al professionista.
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