Il Coimputato e la Coimputata venivano condannati per tentata rapina impropria, resistenza e lesioni, dopo essere entrati in un'auto parcheggiata rompendo lo specchietto, fuggendo senza refurtiva e aggredendo le forze dell'ordine. La difesa invocava la desistenza volontaria o il tentato furto, sostenendo che l'assenza di beni da rubare escludesse la rapina. La Cassazione rigetta tali tesi, confermando che l'inesistenza casuale della refurtiva non esclude il tentativo e che la violenza successiva integra la tentata rapina impropria. Tuttavia, accoglie il ricorso del Coimputato sulla pena: la Corte d'appello aveva aumentato la sanzione correggendo un errore materiale senza le dovute garanzie procedurali, violando il divieto di peggioramento della pena. La Cassazione annulla senza rinvio la rideterminazione della pena per il Coimputato, riducendola a quattro anni e sei mesi di reclusione, e dichiara inammissibile il ricorso della Coimputata.
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