Un contribuente titolare di partita IVA richiedeva il rimborso delle imposte versate per gli anni 1990-1992 a seguito di eventi sismici. L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione favorevole di primo grado, sostenendo che l'IVA non potesse beneficiare di tale agevolazione. I giudici d'appello escludevano espressamente l'IVA dal rimborso nella motivazione, ma nel dispositivo finale confermavano integralmente la sentenza precedente, respingendo il ricorso del Fisco. L'Amministrazione finanziaria ha quindi presentato ricorso in Cassazione denunciando la contraddizione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo che un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo rende la sentenza nulla se rende impossibile comprendere il contenuto effettivo della statuizione. I giudici di legittimità hanno quindi cassato la pronuncia impugnata, rinviando la causa a una diversa sezione della Corte di giustizia tributaria.
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