Il ricorrente, condannato a diciotto anni di reclusione per tentato omicidio e porto d'armi, ha proposto un ricorso straordinario per cassazione. La difesa ha lamentato un presunto errore di fatto della precedente decisione di legittimità, sostenendo che la Corte non avesse esaminato l'assenza di una contestazione per associazione mafiosa e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errore di fatto non può riguardare la valutazione delle prove o l'interpretazione delle norme, ma solo sviste materiali o l'omissione totale di un motivo. Nel caso specifico, la precedente sentenza aveva esaminato e respinto logicamente tutte le censure, evidenziando la gravità del reato e il ruolo del ricorrente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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