Una società immobiliare ha presentato un ricorso per revocazione contro un'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile un suo precedente gravame. L'immobiliare sosteneva che la Suprema Corte fosse incorsa in un errore di fatto, non avendo considerato che gli atti contenevano tutte le indicazioni e i documenti prescritti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la domanda, chiarificando che l'errore di fatto giustificante la revocazione si verifica solo in presenza di un'evidente svista percettiva e materiale. Al contrario, stabilire se i motivi di un ricorso siano sufficientemente chiari, specifici o autosufficienti costituisce un'attività di valutazione logico-giuridica. Di conseguenza, un'eventuale difformità di giudizio rappresenta un errore di valutazione non correggibile con il ricorso per revocazione. La società proprietaria è stata quindi condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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