La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4380/2025, rigetta il ricorso di un contribuente contro avvisi di accertamento per operazioni inesistenti. La Corte chiarisce che, di fronte a un quadro indiziario solido fornito dall'Amministrazione Finanziaria (come la mancanza di struttura operativa del fornitore), l'onere di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni si sposta sul contribuente. Viene inoltre specificato che i pagamenti tracciabili, da soli, non costituiscono una prova sufficiente, in quanto possono essere parte di uno schema fraudolento.
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