L'Imputato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, aveva effettuato l'elezione di domicilio presso il suo primo difensore d'ufficio. Successivamente, quest'ultimo si era cancellato dall'albo professionale. In vista del processo d'appello, l'autorità giudiziaria ha nominato un nuovo difensore d'ufficio, notificando a quest'ultimo la citazione in giudizio sul presupposto che il precedente domicilio non fosse più valido. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che l'elezione di domicilio rimane valida anche se l'avvocato domiciliatario si cancella dall'albo, poiché l'elezione è un atto autonomo dalla nomina professionale. Di conseguenza, la notifica al nuovo difensore è nulla per violazione del contraddittorio. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza d'appello, ordinando un nuovo processo.
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