Una società di costruzioni ottiene una condanna al risarcimento danni contro una banca. La banca, nel frattempo fusa per incorporazione in un nuovo gruppo, presenta appello. La Cassazione, però, dichiara l'appello inammissibile. La nuova banca non ha infatti provato di aver completato tutte le formalità pubblicitarie della fusione, in particolare la cancellazione della vecchia società dal Registro delle Imprese competente. Senza questa prova, viene a mancare la sua 'legittimazione ad impugnare post fusione', rendendo definitiva la condanna di primo grado. La forma, in questo caso, diventa sostanza.
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