La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un lavoratore a percepire l'indennità chilometrica secondo i parametri del contratto nazionale, rigettando le riduzioni peggiorative introdotte da un accordo regionale. La controversia riguardava la natura di tale emolumento: se semplice rimborso spese o parte della retribuzione. Gli Ermellini hanno stabilito che l'indennità chilometrica, se erogata in misura fissa e continuativa per compensare il disagio di operare in zone montane, ha natura retributiva. Inoltre, è stato chiarito che la contrattazione di secondo livello non può derogare al contratto nazionale su materie non espressamente delegate, come il rimborso per l'uso del mezzo proprio.
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