Un avvocato agiva sia per la sua azienda cliente sia in proprio, ma la Corte di Cassazione lo ometteva come parte personale nell'epigrafe di una precedente ordinanza. L'avvocato ha chiesto la revocazione del provvedimento. La Suprema Corte, però, ha riqualificato l'istanza, considerandola una richiesta di correzione di errore materiale. Ha stabilito che l'omissione era una semplice svista e non un errore di giudizio. Di conseguenza, ha accolto il ricorso, ordinando di correggere l'ordinanza per includere correttamente l'avvocato come parte 'in proprio', affermando il principio che la sostanza della richiesta prevale sulla forma.
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