Un amministratore ha impugnato la delibera di una cooperativa che ha annullato la sua nomina a causa del superamento del limite dei tre mandati consecutivi previsto dallo statuto. L'amministratore sosteneva che i mandati svolti prima della modifica statutaria del 2004 non dovessero essere conteggiati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, in assenza di norme transitorie contrarie, il limite dei mandati dell'amministratore si applica immediatamente. La nuova regola non agisce retroattivamente, ma attribuisce un effetto ostativo per il futuro a fatti avvenuti nel passato. L'amministratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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