Una società, nominata trustee per la gestione di un'eredità confluita in un trust, ha ricevuto un avviso di liquidazione dall'Agenzia delle Entrate per le imposte di successione, ipotecarie e catastali. L'Agenzia riteneva le imposte dovute subito, al momento della costituzione del trust. La società si è opposta, sostenendo che la corretta tassazione del trust avviene solo al trasferimento finale dei beni ai beneficiari, non con la semplice creazione di un vincolo di destinazione. La Corte di Cassazione non ha deciso nel merito la controversia. Ha invece sospeso il giudizio per consentire alla società di aderire a una definizione agevolata (una sorta di 'pace fiscale'), lasciando irrisolta la questione di principio.
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