L'Imputato, accusato di reati fallimentari, ha stipulato un concordato in appello rinunciando ai motivi di gravame in cambio di una pena concordata. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione di una circostanza attenuante prevista dalla legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena in secondo grado, ossia il concordato in appello, comporta la rinuncia definitiva a far valere altre questioni, determinando un effetto preclusivo che impedisce di riproporre tali contestazioni nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e preclude qualsiasi successivo ricorso sui punti rinunciati, confermando la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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