Il Ricorrente, condannato per rapina e porto d'armi, ha impugnato la rideterminazione della pena stabilita nel giudizio di rinvio. La difesa ha contestato il calcolo degli aumenti di pena applicati a titolo di reato continuato, lamentando una disparità di trattamento rispetto a un complice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sulla continuazione interna erano precluse, poiché non sollevate nel precedente grado. Inoltre, l'aumento per la continuazione esterna è stato ritenuto corretto e ben motivato, considerando la gravità della condotta, l'uso di armi da fuoco clandestine e i precedenti penali del Ricorrente. Il Ricorrente perde la causa ed è condannato alle spese.
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