L'Imputato, condannato per furto con strappo aggravato, ha concordato una riduzione di pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di alcuni motivi di impugnazione non rinunciati. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice e preclude la possibilità di sollevare qualsiasi questione, anche rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità. Di conseguenza, l'accordo preclude futuri ricorsi sui punti rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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