Un dipendente viene trasferito a una nuova società tramite un trasferimento d'azienda, successivamente dichiarato nullo dai giudici. Nelle more del giudizio, la nuova impresa avvia una procedura di licenziamento collettivo e riconosce al lavoratore un incentivo all'esodo a fronte della rinuncia all'impugnazione. Ottenuto il ripristino del rapporto con l'originario datore di lavoro, il dipendente agisce per ottenere il risarcimento del danno per le retribuzioni perse. La Corte d'Appello riduce l'indennizzo detraendo l'incentivo all'esodo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dipendente, stabilendo che, in caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, l'incentivo all'esodo pagato dal cessionario per risolvere il rapporto di fatto non si può sottrarre dal risarcimento dovuto dalla cedente, poiché non deriva dallo stesso fatto illecito generatore del danno.
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