Il quadro generale sulla illegittima cessione di ramo d’azienda
Il trasferimento d’azienda genera spesso contenziosi complessi quando i giudici accertano una illegittima cessione di ramo d’azienda. Il lavoratore ceduto senza valido titolo ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro con la società cedente originaria. Egli matura inoltre il diritto al risarcimento del danno per il mancato guadagno subito durante il periodo di estromissione.
Durante la pendenza del contenzioso, il dipendente presta solitamente la propria attività lavorativa a favore della società cessionaria. Tale rapporto si configura come una prestazione di fatto. Se la società cessionaria decide di licenziare il dipendente e pattuisce una somma a titolo di incentivo all’esodo per evitare controversie, si pone il problema di stabilire se tale importo debba essere scalato dal risarcimento a carico della cedente.
La questione investe la corretta applicazione del principio della compensazione tra guadagno e danno e la nozione di guadagno alternativo conseguito dal lavoratore.
Risarcimento del danno e somme detraibili dal dipendente
Il principio generale della causalità giuridica stabilisce che il risarcimento deve coprire interamente la perdita subita e il mancato guadagno. La legge vieta tuttavia che il creditore ottenga un ingiustificato arricchimento a seguito dell’illecito commesso dalla controparte.
Quando un dipendente lavora per un terzo o per la società cessionaria durante l’estromissione, le retribuzioni percepite costituiscono un guadagno alternativo. Tali retribuzioni derivano dall’impiego della medesima capacità lavorativa liberata a seguito della cessione. Per questa ragione, i salari versati dalla cessionaria si detraggono legittimamente dall’indennizzo complessivo dovuto dal datore di lavoro cedente.
Una situazione del tutto diversa riguarda invece le somme erogate non come corrispettivo del lavoro svolto, bensì come indennizzo per la definitiva perdita dell’impiego presso la cessionaria.
Il trattamento economico dell’incentivo e la illegittima cessione di ramo d’azienda
L’accordo conciliativo stipulato tra il dipendente e la società cessionaria possiede una causa autonoma e distinta. La cessionaria versa l’incentivo all’esodo per scongiurare una lite sul licenziamento collettivo e ottenere la rinuncia definitiva all’azione giudiziaria.
La società cedente non partecipa a questo accordo conciliativo. La somma concordata tra lavoratore e cessionario trova la sua causa esclusiva nella fine del rapporto di lavoro di fatto. L’incentivo non ripaga una prestazione lavorativa e non discende direttamente dall’iniziale trasferimento del ramo d’azienda.
Non sussiste dunque quel legame causale diretto e immediato richiesto dal codice civile per applicare la compensazione tra il vantaggio ottenuto e il danno risarcibile.
Le motivazioni dei giudici sulla illegittima cessione di ramo d’azienda
I giudici di legittimità hanno chiarito che il vantaggio economico consistente nell’incentivo all’esodo non scaturisce dal medesimo evento illecito che ha causato il danno. La causa del danno risiede nel rifiuto illegittimo della cedente di ricevere la prestazione lavorativa.
La causa dell’incentivo risiede invece nella successiva procedura di mobilità e riduzione del personale avviata dalla sola cessionaria. Mentre i salari versati dalla cessionaria remunerano la capacità lavorativa e vanno scomputati, l’incentivo all’esodo compensa il pregiudizio per la perdita del posto di lavoro di fatto.
La Corte ha quindi escluso la natura di guadagno alternativo detraibile per le somme percepite a chiusura del rapporto con il terzo, censurando la decisione di merito che aveva ridotto il risarcimento spettante al lavoratore.
Le conclusioni sul risarcimento per illegittima cessione di ramo d’azienda
La decisione fissa un principio fondamentale a tutela del lavoratore coinvolto in operazioni societarie viziate. Il datore di lavoro cedente deve risarcire integralmente il danno causato dall’allontanamento illegittimo del proprio dipendente.
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello. Il giudice del rinvio dovrà ricalcolare l’esatto ammontare del risarcimento dovuto dalla cedente senza decurtare la somma percepita a titolo di incentivo all’esodo, garantendo il pieno ristoro dei diritti patrimoniali del lavoratore.
Lo stipendio pagato dalla società cessionaria si sottrae dal risarcimento dovuto dalla cedente?
Sì, le normali retribuzioni percepite durante il lavoro svolto per la società cessionaria costituiscono guadagno alternativo e vengono sottratte dal risarcimento.
L’incentivo all’esodo pagato dalla cessionaria riduce il danno a carico della cedente?
No, l’incentivo all’esodo deriva dalla cessazione del rapporto con la cessionaria e non si può scalare dal risarcimento dovuto dalla cedente originaria.
Quale diritto ottiene il lavoratore dopo l’annullamento della cessione d’azienda?
Il lavoratore ottiene la reintegrazione nel posto di lavoro presso la società originaria e il risarcimento del danno per le retribuzioni maturate.