Due imputati, condannati in primo grado per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, hanno concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi. Successivamente, hanno proposto ricorso in Cassazione. Uno ha contestato l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; l'altro ha lamentato la mancata motivazione sul proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ribadendo che i motivi rinunciati in appello non possono essere riproposti. Ha inoltre chiarito che la pena accessoria si determina sulla base della violazione più grave e della legge vigente al momento della consumazione del reato.
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