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Effetti Preclusivi

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110 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: limiti al ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver accettato un concordato in appello per ridurre la pena per resistenza a pubblico ufficiale, ha tentato di contestare la legittimità della sentenza. La Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena implica una rinuncia a tutti gli altri motivi di impugnazione, creando un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di Cassazione.
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Concordato in appello: quando preclude il ricorso
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello), aveva comunque impugnato la sentenza. La Corte chiarisce che il concordato in appello ha un effetto preclusivo che limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma anche l'intero svolgimento processuale successivo, incluso il giudizio di legittimità.
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Patteggiamento in Appello: no ricorso se la pena è ok
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava un peggioramento della pena a seguito di un patteggiamento in appello. Secondo la Corte, se la pena finale è quella concordata tra le parti, sono irrilevanti eventuali difformità nei calcoli intermedi. L'accordo processuale, una volta concluso, preclude ulteriori impugnazioni, salvo il caso di manifesta illegalità della pena finale stessa.
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Concordato in appello: limiti al ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado (concordato in appello), aveva impugnato la sentenza contestando la propria responsabilità. La Suprema Corte ribadisce che l'accordo preclude la possibilità di sollevare in Cassazione motivi di ricorso ai quali si è rinunciato, limitando l'impugnazione a vizi specifici dell'accordo stesso.
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Concordato in appello: limiti al ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver definito la sua posizione tramite un concordato in appello, ha tentato di impugnare la decisione. Secondo i giudici, l'accordo sulla pena ha un effetto preclusivo che limita la cognizione del giudice e impedisce ulteriori gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, anche per questioni altrimenti rilevabili d'ufficio.
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Concordato in appello: preclude il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati che, dopo aver beneficiato di una riduzione di pena tramite un concordato in appello, hanno tentato di impugnare la decisione. La Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena ha un effetto preclusivo, impedendo ulteriori contestazioni e rendendo la sentenza di secondo grado non ulteriormente appellabile, consolidando il principio della finalità del concordato in appello.
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Ricorso inammissibile dopo concordato: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da alcuni imputati che avevano precedentemente accettato un "concordato sulla pena" in appello. La Suprema Corte ha chiarito che l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. implica una rinuncia ai motivi di impugnazione, un atto che preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver accettato un concordato in appello sulla pena, ha tentato di impugnare la sentenza. La Corte ha chiarito che l'adesione all'accordo comporta una rinuncia definitiva agli altri motivi di ricorso, precludendo ogni successiva contestazione e confermando il principio della non impugnabilità dell'accordo raggiunto tra le parti.
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Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 40083/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. La Corte chiarisce che l'accordo sulla pena implica la rinuncia a sollevare ulteriori questioni, salvo il caso di pena illegale, precludendo la contestazione di vizi procedurali o di merito.
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Appello con concordato: limiti al ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati che, dopo aver accettato un appello con concordato sulla pena, hanno tentato di sollevare questioni in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia ai motivi contestati, precludendo ogni ulteriore impugnazione su tali punti. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Accordo in appello: quando il ricorso è inammissibile
Un soggetto, condannato per detenzione di stupefacenti, ha raggiunto un accordo sulla pena con la Procura in Corte d'Appello. Nonostante ciò, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata riqualificazione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'accordo in appello ha un effetto preclusivo che impedisce qualsiasi ulteriore impugnazione, rendendo definitiva la sentenza.
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Accordo in appello: quando il ricorso è inammissibile
Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che il ricorso è inammissibile se le parti hanno raggiunto un accordo in appello sulla pena, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Nel caso esaminato, una persona condannata per detenzione di stupefacenti aveva concordato la pena in secondo grado, ma ha poi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità, sottolineando l'effetto preclusivo dell'accordo che impedisce ulteriori impugnazioni, anche per vizi di legge.
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Accordo sulla pena in appello: stop al ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello per reati di spaccio, avevano impugnato la sentenza. La Corte ha stabilito che l'accettazione di tale accordo preclude ogni ulteriore impugnazione, rendendo il ricorso per cassazione non proponibile.
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Ricorso Cassazione inammissibile: accordo pena appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso in Cassazione inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d'Appello che aveva recepito un accordo sulla pena tra le parti. La Suprema Corte ha chiarito che l'adesione a un 'concordato in appello' ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ha un effetto preclusivo, impedendo di fatto un'ulteriore impugnazione sui punti oggetto dell'accordo, come l'entità della pena. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver ottenuto una riduzione di pena tramite un concordato in appello, ha tentato di impugnare la sentenza per altri motivi. La Corte ha chiarito che l'adesione al concordato in appello implica una rinuncia agli altri motivi di gravame, con un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: quando preclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza emessa a seguito di un 'concordato in appello'. La Suprema Corte ha chiarito che l'accordo sulla pena, raggiunto in secondo grado, implica una rinuncia a sollevare ulteriori doglianze nel successivo giudizio di legittimità, confermando l'effetto preclusivo di tale istituto processuale.
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Accordo sulla pena: preclude il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per reati fallimentari. Dopo aver concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato aveva comunque presentato ricorso, lamentando l'eccessività della sanzione. La Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena implica una rinuncia a ulteriori impugnazioni, precludendo ogni successiva doglianza, anche su questioni rilevabili d'ufficio.
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Concordato in appello: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado (concordato in appello) per reati di spaccio, aveva impugnato la sentenza. La Corte ribadisce che il concordato in appello limita fortemente i motivi di ricorso, precludendo l'esame di questioni di merito o di cause di non punibilità, considerate rinunciate con l'accordo stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: limiti al ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 43250/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza emessa a seguito di un 'concordato in appello'. La Suprema Corte ha ribadito che, accettando l'accordo sulla pena, l'imputato rinuncia a sollevare gran parte delle questioni, anche quelle rilevabili d'ufficio. Il ricorso in Cassazione è consentito solo per vizi specifici legati alla formazione dell'accordo stesso e non per contestare nel merito la decisione o la pena concordata, a meno che non sia illegale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia motivi appello: effetti preclusivi in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a seguito di un accordo sulla pena in appello. La decisione sottolinea che la rinuncia ai motivi di appello, formalizzata per ottenere una rideterminazione della pena, ha effetti preclusivi e rende la decisione su quei punti definitiva e non più impugnabile. Tale rinuncia è irretrattabile e limita la cognizione del giudice, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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