La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., aveva comunque impugnato la sentenza. La Corte ha stabilito che l'adesione al concordato sulla pena implica una rinuncia con effetti preclusivi, che impedisce di sollevare le medesime questioni nel successivo giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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