Un acquirente ha citato in giudizio un notaio per presunta negligenza nella stipula di un atto di compravendita immobiliare, contestando sia il prezzo di vendita, ritenuto superiore ai limiti dell'edilizia convenzionata, sia la gestione delle parti comuni condominiali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, delineando i confini della responsabilità del notaio. Ha stabilito che il notaio non è tenuto a verificare il rispetto di un prezzo medio ponderato su un intero complesso edilizio e che il suo dovere di controllo non si estende a indagini di fatto complesse sulle parti comuni. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibili parte delle censure perché il ricorrente non aveva impugnato tutte le autonome motivazioni (rationes decidendi) della sentenza d'appello.
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