Un nuovo condomino, che aveva acquistato un immobile tramite esecuzione forzata, si è opposto al pagamento delle spese condominiali pregresse, contestando la legittimità della nomina dell'amministratore e pretendendo di visionare la documentazione contabile prima di saldare il debito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'obbligazione per le spese condominiali acquirente è autonoma e prevista dalla legge. Pertanto, il nuovo proprietario non può sospendere il pagamento appellandosi alla mancata consegna dei documenti da parte dell'amministratore. La Corte ha inoltre confermato la validità della rappresentanza processuale dell'amministratore.
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