L'Autorità di Vigilanza ha sanzionato due membri del consiglio di amministrazione di un istituto di credito per gravi irregolarità operative, tra cui la profilatura scorretta dei clienti e la concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie. Uno dei sanzionati ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la natura della sanzione e invocando la violazione dei diritti di difesa. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione di 85.000 euro. I giudici hanno stabilito che la sanzione ha natura amministrativa e non penale. Di conseguenza, non si applicano le tutele del processo penale. La Corte ha ribadito la responsabilità dei consiglieri di amministrazione, anche non esecutivi, i quali hanno il dovere di vigilare e informarsi attivamente, non potendo giustificare la propria inattività con la fiducia nei vertici aziendali o l'assenza di deleghe specifiche.
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