Responsabilità amministratori e sanzioni Consob: la guida
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità amministratori bancari in relazione alle sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza. Il caso analizza la natura delle sanzioni pecuniarie e i doveri di controllo dei consiglieri non esecutivi.
La natura delle sanzioni e la responsabilità amministratori
Il cuore della vicenda riguarda l’opposizione a delibere sanzionatorie per violazioni del Testo Unico della Finanza (T.U.F.). I ricorrenti sostenevano che le sanzioni avessero natura sostanzialmente penale, invocando l’applicazione della lex mitior e la retroattività di norme più favorevoli. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento consolidato: le sanzioni ex art. 190 T.U.F. non sono equiparabili a quelle penali per tipologia e severità. Di conseguenza, vige il principio tempus regit actum, escludendo l’applicazione retroattiva di modifiche legislative successive.
Il dovere di agire informati nel settore bancario
Un punto cruciale della decisione riguarda la responsabilità amministratori privi di deleghe operative. La Corte ha ribadito che l’alta professionalità richiesta ai membri di un CdA bancario impone una condotta attiva. Non è sufficiente attendere le relazioni degli amministratori delegati; i consiglieri devono attivarsi per acquisire informazioni, specialmente quando emergono segnali di allarme o criticità segnalate da Banca d’Italia. La passività di fronte a operazioni irregolari, come le operazioni baciate, configura una colpa grave per omessa vigilanza.
Termini procedurali e diritto di difesa
I ricorrenti hanno contestato anche la tardività del procedimento sanzionatorio. La Cassazione ha chiarito che il termine di 200 giorni previsto dai regolamenti interni Consob ha natura ordinatoria e non perentoria. Il superamento di tale termine non comporta l’illegittimità del provvedimento, purché l’azione sia esercitata entro i termini di prescrizione quinquennale. Inoltre, il diritto di difesa è garantito dall’accesso agli atti rilevanti, senza che ritardi burocratici non pregiudizievoli possano inficiare la validità della sanzione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra sanzioni amministrative e penali secondo i criteri CEDU. Poiché le sanzioni in esame non presentano una carica afflittiva tale da trasmodare nel penale, non si applicano le garanzie di retroattività della legge più favorevole. Sul piano soggettivo, la responsabilità è stata accertata in base al mancato esercizio dei poteri-doveri di controllo e sollecitazione informativa spettanti a ogni consigliere, indipendentemente dalle deleghe, per salvaguardare l’integrità del mercato e del risparmio.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato, confermando che la responsabilità amministratori nel settore bancario è particolarmente rigorosa. La posizione di consigliere non esecutivo non esonera dal dovere di vigilanza attiva e costante. Le implicazioni pratiche sono chiare: i membri degli organi di gestione devono documentare accuratamente la propria attività di controllo e la tempestività degli interventi correttivi per evitare di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie e nella perdita dei requisiti di onorabilità.
Gli amministratori senza deleghe sono responsabili delle irregolarità?
Sì, se non dimostrano di essersi attivati diligentemente per acquisire informazioni e impedire fatti pregiudizievoli di cui potevano venire a conoscenza anche di propria iniziativa.
Le sanzioni Consob sono equiparabili a quelle penali?
No, secondo la Corte le sanzioni ex art. 190 T.U.F. mantengono natura amministrativa e non godono della retroattività della legge più favorevole prevista per la materia penale.
Cosa succede se la Consob supera i 200 giorni per chiudere il procedimento?
Il termine è considerato ordinatorio e non perentorio; pertanto, il ritardo non comporta l’annullamento della sanzione irrogata se non viene provato un concreto pregiudizio alla difesa.