L'Imputato, dopo aver concordato la pena in appello con il Procuratore Generale, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto, la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un negozio processuale vincolante e unitario. Con la stipulazione dell'accordo, la parte rinuncia contestualmente a far valere ogni altra questione di merito o di calcolo della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, non è possibile impugnare unilateralmente i punti coperti dall'accordo una volta che questo sia stato ratificato dal giudice di secondo grado. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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