L'imputato ha impugnato la sentenza di secondo grado contestando la mancata concessione della fattispecie di lieve entità e l'applicazione della contestata aggravante per ingente quantità di stupefacenti. Nel proprio atto difensivo, la persona condannata criticava anche il calcolo della pena, sostenendo che le attenuanti generiche avrebbero dovuto produrre uno sconto maggiore rispetto alla gravità del fatto. La Corte di Cassazione ha respinto le doglianze, rilevando che i motivi addotti erano del tutto generici e privi di reale fondamento critico verso la corretta motivazione dei giudici territoriali. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la decisione precedente e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione pecuniaria.
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