L'imputata, condannata per reati finanziari previsti dalla normativa antiriciclaggio, ha stipulato un concordato in appello per ridurre la pena a un anno e quattro mesi di reclusione oltre mille euro di multa. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando difetti di motivazione nella determinazione della sanzione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo aver siglato un concordato in appello, le parti non possono contestare la motivazione della pena o riproporre motivi a cui hanno rinunciato. Il ricorso in sede di legittimità è ammesso solo per questioni legate alla formazione della volontà, al consenso delle parti o a difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'imputata deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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