Un addetto alla cassa non inserisce le buste con il denaro nella cassaforte aziendale, trattenendo le somme. I giudici di merito lo condannano per il reato di appropriazione indebita, basandosi sulle immagini del sistema di videosorveglianza e sulle testimonianze relative alle procedure interne di gestione del denaro. L'imputato presenta ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove, il diniego delle attenuanti generiche e il calcolo della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità confermano la condanna, evidenziando che non è possibile richiedere una nuova ricostruzione dei fatti e che i giudici di merito hanno motivato adeguatamente sia la gravità dell'intento colpevole sia il diniego dei benefici. Il ricorrente deve versare le spese e una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »