Un uomo viene fermato alla guida di un motorino rubato con il telaio abraso. Non fornendo alcuna spiegazione credibile sulla provenienza del mezzo, viene condannato per il reato di ricettazione. L'imputato propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio eletto, dal quale si era però trasferito senza comunicarlo, e contestando la gravità della pena. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: l'imputato ha partecipato attivamente al processo con il suo difensore, escludendo ogni concreto pregiudizio alla difesa. Inoltre, il possesso di refurtiva con telaio abraso, unito al silenzio del possessore, configura pienamente il reato di ricettazione. Il ricorrente perde e viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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