Due imputati hanno proposto ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. Uno contestava la qualificazione giuridica del fatto, l'altro la congruità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ribadendo che il ricorso per cassazione patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., escludendo censure sulla ricostruzione dei fatti o sulla dosimetria della pena.
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