L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, lamentando la mancata valutazione dei motivi di assoluzione e la mancata spiegazione dei criteri di calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato non può contestare la dosimetria della pena o la mancata applicazione del proscioglimento, avendo rinunciato ai motivi di gravame. Il ricorso è ammesso solo per vizi legati alla formazione della volontà, al consenso del Procuratore Generale o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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